La Legge Italiana

USO DELLE SPADE

Le nostre riproduzioni di spade antiche sono prodotte per uso decorativo e hanno lame prive di taglio e senza punta (lo spessore nel filo è di circa 1.5 mm).
Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone causati dall’utilizzo per usi o scopi diversi.

LA LEGGE ITALIANA

Le nostre spade sono riproduzioni, visto la destinazione d’uso a scopo puramente decorativo e in quanto prive di taglio e con punta arrotondata non affilata, non siano da considerarsi armi proprie ai sensi dell’ Art. 45 della legge del 18.6.1931 n° 773 (G.U. 26.6.1940 n° 149), approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (G.U. 26-6-1940, n° 149 Suppl. ord.) che cita quanto segue:

§3 - Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (G.U. 26-6-1940, n° 149 Suppl. ord.) (30)

Art. 45. Per gli effetti dell’ art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, sportivo, industriale e simili.

E inoltre anche in riferimento all’art. 5 della legge n° 36 del 21.02.1990 il quale dice che le armi antiche inidonee a recare offesa perchè prive del taglio e della punta si possono detenere senza licenza e senza autorizzazione.
Esse sono tuttavia da considerarsi armi improprie e pertanto il porto (e anche il trasporto) fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo è vietato.

 

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